1 Gli organi competenti per la sicurezza militare hanno i compiti seguenti:
- a.
- valutano, in stretta collaborazione con altri organi, la situazione in materia di sicurezza sotto il profilo militare e scambiano con detti organi le relative informazioni;
- b.
- provvedono alla protezione di informazioni e opere militari nonché alla sicurezza delle persone e alla sicurezza informatica;
- c.
- adottano le misure necessarie in caso di attacco contro sistemi e reti informatici militari; possono introdursi nei sistemi informatici e nelle reti informatiche utilizzati per sferrare tale attacco, al fine di disturbare, impedire o rallentare l’accesso a informazioni; il Consiglio federale decide dell’esecuzione di queste ultime misure, salvo in caso di servizio attivo;
- d.
- adempiono nell’ambito dell’esercito compiti di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza;
- e.
- adottano misure preventive per proteggere l’esercito dallo spionaggio, dal sabotaggio e da altri atti illeciti e raccolgono le informazioni necessarie al riguardo quando:
- 1.
- l’esercito è chiamato in servizio di promovimento della pace o in servizio attivo,
- 2.
- l’esercito è chiamato in servizio d’appoggio e detto compito è esplicitamente previsto nella missione per l’impiego.
2 Gli organi competenti per la sicurezza militare possono, su richiesta, prestare aiuto spontaneo agli organi di polizia civili e al Corpo delle guardie di confine.
3 Gli organi competenti per la sicurezza militare sono autorizzati a:
- a.200
- trattare dati personali, compresi quelli necessari per valutare il grado di pericolosità di una persona, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di dati personali degni di particolare protezione, sempreché e finché i loro compiti lo esigano;
- b.201
- trasmettere dati personali all’estero, sempreché siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge federale del 25 settembre 2020202 sulla protezione dei dati (LPD);
- c.
- trasmettere alle autorità di perseguimento penale della Confederazione informazioni risultanti dall’adempimento dei compiti e concernenti persone che si trovano in Svizzera, nella misura in cui dette informazioni possono essere determinanti per il perseguimento penale;
- d.
- applicare, nel quadro di un aiuto spontaneo a favore degli organi di polizia civili o del Corpo delle guardie di confine, la coercizione di polizia e misure di polizia nei confronti di civili secondo la legge del 20 marzo 2008203 sulla coercizione.
4 Il Consiglio federale disciplina:
- a.
- i compiti in dettaglio e l’organizzazione degli organi competenti per la sicurezza militare;
- b.
- la collaborazione di detti organi con organi di sicurezza civili, tenendo conto in particolare delle disposizioni legali concernenti le attività informative e la protezione dei dati;
- c.
- in caso di servizio d’appoggio o di servizio attivo:
- 1.
- la protezione dei dati e la facoltà di trattare dati personali all’insaputa delle persone interessate,
- 2.204
- le eccezioni all’obbligo di notificare all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza i registri delle attività di trattamento (art. 12 cpv. 4 LPD) quando tale notifica pregiudicasse la raccolta di informazioni.