Legge federale
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Art. 101205
1 Possono essere costituite formazioni di professionisti per adempiere i compiti seguenti, nella misura in cui per il loro adempimento non è possibile la costituzione di formazioni di milizia:
2 I membri delle formazioni interessate possono parimenti essere assunti nel settore dell’istruzione. 3 Essi sono assunti in qualità di personale militare. 205 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768). |