Legge federale
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Art. 104 Ufficiali specialisti
1 Se necessario, a sottufficiali superiori, sottufficiali, appuntati e soldati con conoscenze particolari possono essere conferite funzioni d’ufficiale.212 In tal caso, essi devono prestare, interamente o in parte, i relativi servizi e i servizi d’istruzione necessari per l’esercizio della funzione.213 2 Sono nominati ufficiali specialisti e hanno gli stessi diritti ed obblighi degli ufficiali con le medesime funzioni. 3 Il Consiglio federale stabilisce quali funzioni possono essere conferite e disciplina le condizioni di nomina. 4 Se la funzione di ufficiale non viene più esercitata, di regola la nomina ad ufficiale specialista resta acquisita. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni. 212 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). 213 Nuovo testo del per. giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022725; FF 2021 2198). |