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Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM)
del 3 febbraio 1995 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 104Ufficiali specialisti
1 Se necessario, a sottufficiali superiori, sottufficiali, appuntati e soldati con conoscenze particolari possono essere conferite funzioni d’ufficiale.212 In tal caso, essi devono prestare, interamente o in parte, i relativi servizi e i servizi d’istruzione necessari per l’esercizio della funzione.213
2 Sono nominati ufficiali specialisti e hanno gli stessi diritti ed obblighi degli ufficiali con le medesime funzioni.
3 Il Consiglio federale stabilisce quali funzioni possono essere conferite e disciplina le condizioni di nomina.
4 Se la funzione di ufficiale non viene più esercitata, di regola la nomina ad ufficiale specialista resta acquisita. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.