Legge federale
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Art. 104a Specialisti 214
1 I militari che, in virtù di conoscenze specifiche, soprattutto nel settore della sicurezza e della tecnica, o in virtù della loro attività professionale, forniscono servizi indispensabili all’esercito o alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza, possono essere nominati specialisti ed essere incorporati in modo adeguato a livello militare. 2 Il Consiglio federale determina e definisce dettagliatamente le funzioni in un’ordinanza. 214 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). |