Legge federale
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Art. 109a Messa fuori servizio 221
1 Il DDPS provvede alla messa fuori servizio del materiale dell’esercito. 2 Conclude i contratti necessari per la messa fuori servizio. 3 Il DDPS tutela i beni culturali dell’esercito considerati degni di essere conservati. Esso può delegare interamente o parzialmente a terzi la conservazione e l’amministrazione di tali beni culturali. 4 Il Consiglio federale sottopone per approvazione all’Assemblea federale un messaggio sulla messa fuori servizio o la liquidazione di grandi sistemi d’arma.222 221 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20106015; FF 2009 5137). 222 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). |