Legge federale
|
Art. 109b Cooperazione in materia di armamenti con Stati partner 223
1 Nell’ambito della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di cooperazione in materia di armamenti. 2 Tali accordi possono in particolare concernere:
223 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20106015; FF 2009 5137). |