Legge federale
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Art. 113 Arma personale 228
1 A un militare non può essere consegnata l’arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
2 Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l’arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare. 3 Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
4 A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
5 Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l’autorità di controllo della Confederazione può:
6 Del rimanente, la procedura è retta dagli articoli 19–21 della legge federale del 21 marzo 1997230 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna. Se per altri motivi occorre eseguire anche un controllo di sicurezza, i due procedimenti possono essere riuniti. 7 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d’assistenza dell’esercito sono liberati dal segreto d’ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.231 8 I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. 228 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277). 229 La correzione della CdR dell’AF del 23 ago. 2016, pubblicata il 13 set. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3167). 231 Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022725; FF 2021 2198). |
