Legge federale
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Art. 121 Comandanti di circondario e capisezione
1 Per il trattamento dei dati di controllo e per le relazioni con le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, i Cantoni nominano comandanti di circondario.241 2 Se necessario suddividono i circondari in sezioni, per ciascuna delle quali nominano un caposezione. 241 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). |