Legge federale
|
Art. 126a Diritto applicabile 251
1 La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968252 sulla procedura amministrativa, nella misura in cui la presente legge non vi deroghi. 2 Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 1930253 sull’espropriazione (LEspr). 251 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). |