Legge federale
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Art. 126c Picchettamento
1 Prima del deposito pubblico della domanda, il richiedente deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l’indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per la costruzione o per l’impianto progettati. 2 Per motivi importanti l’autorità competente per l’approvazione dei piani può esentare completamente o parzialmente dall’obbligo di cui al capoverso 1. 3 Le obiezioni contro il picchettamento o l’indicazione dei profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, presso l’autorità competente per l’approvazione dei piani. |