Legge federale
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Art. 2 Principio 6
1 Ogni Svizzero è soggetto all’obbligo di prestare servizio militare. 2 Il servizio di protezione civile, il servizio civile sostitutivo e l’assoggettamento alla tassa d’esenzione sono disciplinati in leggi federali speciali. 6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20106015; FF 2009 5137). |