1 Il Comando Operazioni6465 è competente per le decisioni di cui agli articoli 21–22a.
2 Per la decisione, esso può:
a.
chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b.
consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all’esecuzione delle pene;
c.
chiedere estratti del registro esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d.
esigere l’esecuzione di un controllo di sicurezza relativo alle persone.
3 Se un tribunale militare ha espressamente rinunciato all’esclusione dall’esercito o alla degradazione, il Comando Operazioni66 è vincolato a tale decisione.
63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20106015; FF 2009 5137).
64 Nuova espressione giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022725; FF 2021 2198). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.