Legge federale
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Art. 27 Obbligo di notificazione 73
1 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, incluse le persone soggette all’obbligo di leva, nonché le persone con doppia cittadinanza non soggette all’obbligo di prestare servizio militare devono comunicare spontaneamente al comandante di circondario del loro Cantone di domicilio i seguenti dati personali e i relativi cambiamenti:74
1bis Esse devono comunicare spontaneamente al Comando Operazioni77 i seguenti dati e i relativi cambiamenti:
2 Il Consiglio federale disciplina l’obbligo di notificazione degli Svizzeri all’estero, delle persone che prestano un servizio civile e delle persone che beneficiano di un congedo all’estero. 73 Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20106015; FF 2009 5137). 74 Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022725; FF 2021 2198). 75 Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022725; FF 2021 2198). 76 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20106015; FF 2009 5137). 77 Corretto: Comando Istruzione. 78 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20106015; FF 2009 5137). |