Legge federale
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Art. 28 Diritti costituzionali e previsti dalla legge
1 I diritti sanciti dalla Costituzione e dalla legge competono ai militari anche in servizio militare. 2 Sono consentite restrizioni soltanto nella misura in cui l’istruzione o l’impiego specifico lo esigano. 3 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie concernenti i diritti e gli obblighi dei militari.79 79 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768). |