Legge federale
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Art. 29a Contributo per la formazione 81
1 Ai militari di milizia che assolvono scuole per i quadri e il servizio pratico nell’ambito di una formazione di sottufficiale, di sottufficiale superiore o di ufficiale fino al livello di stato maggiore del corpo di truppa, la Confederazione può accordare un contributo finanziario che essi possono utilizzare per formazioni civili.82 2 Il Consiglio federale emana le disposizioni concernenti il contributo per la formazione. 81 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). 82 Nuovo testo giusta il n. I della LF 27 set. 2019, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU 20201547; FF 2019 1867). |