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Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM)
del 3 febbraio 1995 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 3Servizio militare della cittadina svizzera
1 Ogni Svizzera può annunciarsi volontariamente per il servizio militare.
2 Se il suo annuncio è accolto, diventa soggetta all’obbligo di leva. Se al reclutamento è dichiarata idonea al servizio militare e si impegna ad assumere la funzione militare che le è assegnata, diventa soggetta all’obbligo di prestare servizio militare.7
3 Ha i medesimi diritti e obblighi degli Svizzeri soggetti all’obbligo di prestare servizio militare. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, in particolare per quanto concerne il proscioglimento del servizio militare, la durata dei servizi, l’impiego e la promozione.
7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20106015; FF 2009 5137).