Legge federale
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Art. 31 Consulenza e assistenza
1 I militari hanno a disposizione servizi di consulenza e assistenza medica, spirituale, psicologica e sociale nell’ambito del servizio militare. 2 La Confederazione provvede ai relativi servizi. Essi sono abilitati a elaborare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, sempreché e finché l’esecuzione dei loro compiti lo esiga.85 85 Nuovo testo del per. giusta l’all. 1 n. II 40 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |