Legge federale
|
Art. 34a Sanità militare 87
1 La sanità militare comprende tutte le prestazioni mediche, farmaceutiche e sanitarie che l’esercito o l’amministrazione militare fornisce, sotto la responsabilità della Confederazione, alle persone soggette all’obbligo di leva, ai militari e a terzi. 2 Il DDPS garantisce che in caso di necessità le persone di cui al capoverso 1 vengano trattate in maniera stazionaria o ambulatoriale in installazioni mediche della sanità civile. 3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per la fornitura delle prestazioni. Designa i terzi a favore dei quali la sanità militare fornisce prestazioni. Si considerano terzi in particolare gli enti pubblici, gli impiegati dell’Amministrazione federale nonché i pazienti civili curati nel quadro dell’istruzione e durante gli impieghi. 87 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022725; FF 2021 2198). |