Legge federale
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Art. 35 Protezione contro le malattie gravi o trasmissibili 88
1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla protezione contro le malattie gravi o trasmissibili nell’esercito. Disciplina le misure e le competenze tenendo conto delle disposizioni della legge del 28 settembre 201289 sulle epidemie e della legge del 1° luglio 196690 sulle epizoozie.91 2 Può esigere esami del sangue e vaccinazioni preventivi per l’esercizio di funzioni dell’esercito che presentano elevati rischi d’infezione.92 3 Può offrire alle persone soggette all’obbligo di leva e ai militari la possibilità di effettuare esami del sangue e vaccinazioni.93 88 Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022725; FF 2021 2198). 91 Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022725; FF 2021 2198). 92 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). 93 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). |