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Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM)
del 3 febbraio 1995 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 35Protezione contro le malattie gravi o trasmissibili 88
1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla protezione contro le malattie gravi o trasmissibili nell’esercito. Disciplina le misure e le competenze tenendo conto delle disposizioni della legge del 28 settembre 201289 sulle epidemie e della legge del 1° luglio 196690 sulle epizoozie.91
2 Può esigere esami del sangue e vaccinazioni preventivi per l’esercizio di funzioni dell’esercito che presentano elevati rischi d’infezione.92
3 Può offrire alle persone soggette all’obbligo di leva e ai militari la possibilità di effettuare esami del sangue e vaccinazioni.93
88 Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022725; FF 2021 2198).