Legge federale
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Art. 41 Servizi d’istruzione
1 I servizi d’istruzione comprendono scuole, corsi, esercitazioni e rapporti. 2 Ufficiali, sottufficiali superiori e sottufficiali nonché appuntati e soldati con funzioni di quadro sono chiamati, prima dei servizi d’istruzione, a corsi preparatori dei quadri.103 3 Il Consiglio federale stabilisce i singoli servizi d’istruzione, la loro durata, i partecipanti e la subordinazione. 4 ...104 103 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). 104 Abrogato dal n. I della LF 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). |