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Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM)
del 3 febbraio 1995 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 42Totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione 105
1 Il numero complessivo di giorni di servizio d’istruzione da prestare si fonda sulle necessità dell’esercito.
2 Per la truppa esso ammonta a 280 giorni al massimo; per i soldati e gli appuntati che prestano senza interruzioni il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione esso ammonta a 300 giorni al massimo.106
3 Il Consiglio federale stabilisce il numero di giorni di servizio d’istruzione per gli altri militari. Detto numero ammonta a 1700 giorni al massimo.