Legge federale
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Art. 43 Computo dei servizi d’istruzione 107
1 L’istruzione e i servizi preparatori per impieghi in Svizzera o all’estero danno diritto al soldo e sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione. 2 I servizi d’istruzione prestati e retribuiti nell’ambito di un rapporto di lavoro su base contrattuale non danno diritto al soldo e non sono computati. 107 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768). |