Legge federale
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Art. 47 Personale militare 111
1 Il personale militare comprende i militari di professione e i militari a contratto temporaneo. 2 I militari di professione sono ufficiali di professione, sottufficiali di professione e soldati di professione. Sono di regola assunti sulla base di un contratto di lavoro di durata indeterminata ai sensi della legislazione sul personale federale. 3 I militari a contratto temporaneo sono ufficiali a contratto temporaneo, sottufficiali a contratto temporaneo e soldati a contratto temporaneo. Sono assunti sulla base di un contratto di lavoro di durata determinata ai sensi della legislazione sul personale federale. 4 Il personale militare è impiegato nei settori dell’istruzione, della condotta e in tutti i tipi di impiego dell’esercito.112 Può essere impiegato in Svizzera o all’estero. Chi appartiene al personale militare è considerato un militare. 5 Il personale militare è specificamente istruito per la propria attività. L’istruzione può aver luogo in collaborazione con università e scuole universitarie professionali, con specialisti e con forze armate estere. 111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768). 112 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). |