Legge federale
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Art. 48 Istruzione e impiego delle truppe 113
1 I comandanti di truppa sono responsabili dell’istruzione e dell’impiego delle truppe loro subordinate. 2 Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione dell’istruzione delle truppe. 113 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768). |