Legge federale
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Art. 48a Istruzione all’estero o con truppe straniere 114
1 Il Consiglio federale può, nell’ambito della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera, concludere accordi internazionali concernenti:
2 Il Consiglio federale può mettere a disposizione installazioni e materiale dell’esercito per scopi d’istruzione in ambito internazionale. 3 Il Consiglio federale emana disposizioni sul servizio militare obbligatorio o volontario all’estero che i militari, in qualità di sportivi di punta, allenatori, assistenti o funzionari, mettono a profitto per lo sviluppo del livello competitivo e per le gare degli sportivi di punta. A tal fine può emanare disposizioni particolari concernenti:
114 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000 (RU 2001 2264; FF 2000 414). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20106015; FF 2009 5137). 115 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022725; FF 2021 2198). |