Legge federale
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Art. 48b Istruzione e formazione continua del personale medico militare 116
1 L’istruzione e la formazione continua del personale medico militare incombono alla Confederazione per quanto non si svolgano presso una scuola universitaria. 2 La Confederazione assicura e coordina, nel settore della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe, l’istruzione e la formazione continua dei medici militari e degli altri quadri delle professioni sanitarie. 3 A tale scopo la Confederazione gestisce un centro di competenza per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofe. Il centro di competenza è un’unità amministrativa del DDPS. Esso può incaricare terzi dell’esecuzione di misure di istruzione e di formazione continua. 116 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (RU 20106015; FF 2009 5137). Nuovo testo giusta l’all. n. 21 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). |