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Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM)
del 3 febbraio 1995 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 48bIstruzione e formazione continua del personale medico militare 116
1 L’istruzione e la formazione continua del personale medico militare incombono alla Confederazione per quanto non si svolgano presso una scuola universitaria.
2 La Confederazione assicura e coordina, nel settore della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe, l’istruzione e la formazione continua dei medici militari e degli altri quadri delle professioni sanitarie.
3 A tale scopo la Confederazione gestisce un centro di competenza per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofe. Il centro di competenza è un’unità amministrativa del DDPS. Esso può incaricare terzi dell’esecuzione di misure di istruzione e di formazione continua.
116 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (RU 20106015; FF 2009 5137). Nuovo testo giusta l’all. n. 21 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).