Legge federale
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Art. 48c Istruzione e formazione continua di ciberspecialisti 117
1 Il DDPS è competente per l’istruzione e la formazione continua dei militari incorporati quali ciberspecialisti. 2 Può incaricare terzi dell’esecuzione di misure di istruzione e di formazione continua. 117 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022725; FF 2021 2198). |