Legge federale
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Art. 50 Corsi speciali 120
Dopo aver assolto la scuola reclute gli specialisti possono completare la loro istruzione in corsi speciali121. 120Termine rettificato dalla CdR dell’AF (art. 33 LRC – RU 1974 1051). 121Termine rettificato dalla CdR dell’AF (art. 33 LRC – RU 1974 1051). |