Legge federale
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Art. 51 Corsi di ripetizione 122
1 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare assolvono corsi di ripetizione annuali. Questi vengono di regola prestati nella formazione in cui gli interessati sono incorporati. 2 La truppa presta sei corsi di ripetizione di tre settimane. 3 Il Consiglio federale stabilisce il numero e la durata dei corsi di ripetizione per le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare con funzioni chiave, i sottufficiali, i sottufficiali superiori e gli ufficiali. Tiene conto in particolare delle esigenze in materia di istruzione, della prontezza di impiego e delle risorse disponibili. 4 Se particolari esigenze in materia di istruzione lo impongono, il Consiglio federale può prevedere corsi di ripetizione più brevi o corsi di ripetizione a giornata. 122 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). |