Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM)
del 3 febbraio 1995 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 61Impiego nel quadro della Rete integrata Svizzera per la sicurezza 135
1 In caso di necessità, i militari possono essere messi a disposizione, in una funzione di condotta o di specialista, della protezione civile, degli organi di condotta civili della Rete integrata Svizzera per la sicurezza o delle basi di pompieri, per quanto le esigenze dell’esercito lo consentano.136
2 Fintanto che dura siffatto impiego, essi non prestano servizio militare.
3 Il Consiglio federale può mettere durevolmente a disposizione delle autorità civili militari incaricati del coordinamento per consentire all’esercito di adempiere rapidamente ed efficacemente compiti d’appoggio.137