Legge federale
|
Art. 62 Sussidi della Confederazione
1 La Confederazione sostiene le attività delle associazioni e società militari riconosciute a favore dell’istruzione e del perfezionamento premilitari e fuori del servizio svolte a beneficio dell’esercito.138 2 Sussidia le associazioni di tiro riconosciute nell’organizzazione degli esercizi di tiro con armi e munizione di ordinanza. 3 Il Consiglio federale disciplina le condizioni per il riconoscimento di cui ai capoversi 1 e 2. Esso designa ulteriori attività sostenute dalla Confederazione.139 4 La Confederazione organizza corsi d’istruzione. 138 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). 139 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). |