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Legge federale
sull’esercito e sull’amministrazione militare
(Legge militare, LM)

del 3 febbraio 1995 (Stato 1° settembre 2023)

Art. 65a Computo del servizio di promovimento della pace e del servizio d’appoggio sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione 145

1 Gli im­pie­ghi nel ser­vi­zio di pro­mo­vi­men­to del­la pa­ce e nel ser­vi­zio d’ap­pog­gio dan­no di­rit­to al sol­do e so­no com­pu­ta­ti sul to­ta­le ob­bli­ga­to­rio di gior­ni di ser­vi­zio d’istru­zio­ne.

2 Gli im­pie­ghi pre­sta­ti e re­tri­bui­ti nell’am­bi­to di un rap­por­to di la­vo­ro su ba­se con­trat­tua­le non dan­no di­rit­to al sol­do e non so­no com­pu­ta­ti.

3 Nel ca­so di un’im­por­tan­te chia­ma­ta in ser­vi­zio di trup­pe o di im­pie­ghi di lun­ga du­ra­ta, il Con­si­glio fe­de­ra­le può or­di­na­re che il ser­vi­zio d’ap­pog­gio non sia com­pu­ta­to o sia com­pu­ta­to sol­tan­to in par­te sul to­ta­le ob­bli­ga­to­rio di gior­ni di ser­vi­zio d’istru­zio­ne.

145 In­tro­dot­to dal n. I del­la LF del 4 ott. 2002, in vi­go­re dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).