1 Gli impieghi a favore del promovimento della pace possono essere ordinati sulla base di un mandato dell’ONU o dell’OSCE. Essi devono essere conformi ai principi della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera.
2 Il servizio di promovimento della pace è prestato da persone o truppe svizzere appositamente istruite al riguardo.
3 L’annuncio per partecipare a un impiego di promovimento della pace è volontario.149
148 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 20012266; FF 2000 414).
149 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).