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Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM)
del 3 febbraio 1995 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 67Servizio d’appoggio a favore di autorità civili 152
1 In Svizzera il servizio d’appoggio a favore di autorità civili è prestato:
a.
nella gestione di situazioni straordinarie in cui la sicurezza interna non è gravemente minacciata e che non rendono necessario il ricorso al servizio d’ordine;
b.
nella protezione di persone e di oggetti degni di particolare protezione, in particolare di infrastrutture critiche;
c.
nell’adempimento di compiti nel quadro della Rete integrata Svizzera per la sicurezza e dei servizi coordinati;
d.
nel far fronte a catastrofi, a situazioni di acuto sovraccarico o a compiti che le autorità non sono in grado di adempiere per mancanza di personale o mezzi adeguati;
e.
nell’adempimento di altri compiti di importanza nazionale o internazionale.
2 L’appoggio ha luogo su richiesta delle autorità interessate della Confederazione o dei Cantoni, tuttavia soltanto nella misura in cui:
a.
il compito è di interesse pubblico; e
b.
le autorità civili potrebbero adempiere tale compito senza appoggio soltanto con un impiego sproporzionato in termini di personale, materiale o di tempo.
3 Per l’appoggio possono essere inviate truppe oppure essere messi a disposizione materiale e beni d’approvvigionamento dell’esercito. Per quanto necessario, si può far capo a personale della Confederazione o esterno all’amministrazione federale.
4 Il Consiglio federale stabilisce in ogni singolo caso quale armamento è necessario alla truppa per la protezione delle persone e delle truppe impiegate nonché per l’adempimento del suo compito.