Legge federale
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Art. 69 Servizio d’appoggio all’estero 153
1 All’estero, il servizio d’appoggio a favore di autorità civili è prestato:
2 Il servizio d’appoggio all’estero è volontario. Può essere dichiarato obbligatorio per appoggiare l’assistenza umanitaria nelle aree di confine. 3 Per gli impieghi secondo il capoverso 1 lettera a, il Consiglio federale stabilisce in ogni singolo caso quale armamento è necessario per la protezione delle persone e delle truppe impiegate nonché per l’adempimento del loro compito. 4 Per disciplinare le questioni giuridiche e amministrative dell’impiego, il Consiglio federale può concludere le convenzioni internazionali necessarie allo svolgimento dello stesso. 153 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). |