Legge federale
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Art. 7 Obbligo di leva 15
1 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare sono soggette all’obbligo di leva dall’inizio dell’anno in cui compiono 18 anni. 2 Le persone soggette all’obbligo di leva devono annunciarsi presso le autorità militari competenti per la registrazione nel controllo militare e fornire i dati di cui all’articolo 27. L’obbligo di annunciarsi si estingue alla fine dell’anno in cui le persone soggette all’obbligo di leva compiono 29 anni. 15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20106015; FF 2009 5137). |