Legge federale
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Art. 70 Chiamata in servizio e assegnazione
1 La competenza in materia di chiamata in servizio e di assegnazione alle autorità civili spetta:
2 Se la chiamata in servizio concerne più di 2000 militari o l’impiego dura più di tre settimane, l’Assemblea federale deve approvare l’impiego nella sessione successiva. Qualora l’impiego si concluda prima della sessione, il Consiglio federale presenta un rapporto. 3 Senza chiedere l’approvazione dell’Assemblea federale il Consiglio federale può chiamare in servizio contemporaneamente dieci militari al massimo per impieghi di durata superiore a tre settimane. Esso presenta annualmente un rapporto su tali chiamate in servizio alle Commissioni della politica estera e della politica di sicurezza.155 154 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022725; FF 2021 2198). 155 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4277; FF 2014 5939). |