del 3 febbraio 1995 (Stato 1° settembre 2023)
1 L’autorità civile, consultato il DDPS, stabilisce la missione per l’impiego in Svizzera.
2 Il Consiglio federale o il DDPS stabiliscono la struttura di comando.
3 Il comandante di truppa ha la condotta della truppa nell’impiego.