1 L’Assemblea federale ordina il servizio attivo e chiama in servizio l’esercito o parti di esso.160
2 Essa può autorizzare il Consiglio federale a chiamare ulteriori truppe e a ordinare nuove convocazioni nell’ambito di un limite massimo prestabilito.
3 Quando le Camere non sono riunite, il Consiglio federale può ordinare, in casi urgenti, il servizio attivo. Se la chiamata in servizio concerne più di 4000 militari o se è presumibile che l’impiego duri più di tre settimane, chiede la convocazione immediata dell’Assemblea federale. Questa decide circa il mantenimento del provvedimento.161
4 Il Consiglio federale può mettere truppe di picchetto. In caso di picchetto, i militari interessati devono tenersi pronti ad adempiere i compiti che sono loro assegnati.162
5 Il Consiglio federale decide in merito al licenziamento delle truppe.
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