1 Nel caso in cui la Confederazione chiama truppe in servizio attivo, ognuno è obbligato, per l’adempimento dei compiti militari, a mettere a disposizione delle autorità militari e della truppa la sua proprietà mobile e immobile. Quest’obbligo include i preparativi necessari già in tempo di pace.
2 Le autorità militari e la truppa possono far uso della requisizione soltanto nella misura in cui i loro compiti lo esigano ed esse non possano adempierli con mezzi propri.
3 La Confederazione concede un’equa indennità per l’uso, il deprezzamento e la perdita della proprietà.
4 Tutte le decisioni e gli ordini che gli organi competenti emanano in materia di requisizione sono definitivi e immediatamente esecutori. Tuttavia, se una decisione concerne pretese pecuniarie, è ammesso il ricorso all’Aggruppamento Difesa del DDPS. 164
5 In servizio attivo il Consiglio federale può ordinare la messa fuori uso di esercizi, impianti e magazzini di merci.