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Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM)
del 3 febbraio 1995 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 81Esercizio militare
1 In servizio attivo il Consiglio federale può decretare l’esercizio militare per:
a.
le imprese private che svolgono compiti pubblici, ad eccezione delle imprese di trasporto titolari di una concessione della Confederazione;
b.
gli stabilimenti e le aziende militari.
2 Nell’esercizio militare, le autorità militari dispongono del personale e del materiale delle imprese.165
3 Le autorità militari possono ordinare la costruzione di nuovi impianti o la distruzione di impianti esistenti.
4 Il personale soggetto all’obbligo di prestare servizio militare presta il proprio lavoro a titolo di servizio militare. Il personale non soggetto all’obbligo di prestare servizio militare non può abbandonare il suo servizio. Il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti il rapporto d’impiego di detto personale.
5 La Confederazione risarcisce equamente le imprese per il danno causato loro dall’esercizio militare.