Legge federale
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Art. 85 Elezione; supplenza
1 Non appena è prevista o decretata un’importante mobilitazione di truppe, l’Assemblea federale elegge il generale. Essa decide circa il suo licenziamento. 2 Il Consiglio federale disciplina il comando supremo sino all’elezione del generale. 3 Su proposta del generale il Consiglio federale ne designa il sostituto.170 170 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20106015; FF 2009 5137). |