Legge federale
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Art. 9 Obbligo di partecipare al reclutamento 17
1 Le persone soggette all’obbligo di leva devono partecipare al reclutamento. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per i casi di manifesta inidoneità al servizio. 2 Il reclutamento è assolto al più presto dall’inizio del 19° anno di età e al più tardi entro la fine dell’anno in cui è compiuto il 24° anno di età.18 3 Il Consiglio federale può prevedere che il reclutamento possa essere assolto anche dopo suddetto termine, sempre che il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione (art. 42) possa ancora essere adempiuto entro i limiti d’età dell’obbligo di prestare servizio militare (art. 13). L’assolvimento posticipato necessita del consenso degli interessati.19 4 Le persone soggette all’obbligo di leva possono essere chiamate in servizio dal giorno in cui sono tenute ad assolvere la scuola reclute (art. 49 cpv. 1).20 17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20106015; FF 2009 5137). 18 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). Correzione della Commissione di redazione dell’AF del 16 ago. 2018, pubblicata il 28 ago. 2018 (RU 2018 3079). 19 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). 20 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). |