1 I militari che prestano servizio d’appoggio o aiuto spontaneo in Svizzera a favore di organi civili di polizia o del Corpo delle guardie di confine sono autorizzati ad applicare la coercizione di polizia e le misure di polizia secondo la legge del 20 marzo 2008174 sulla coercizione (LCoe), per quanto sia necessario per l’adempimento dei loro compiti.
2 Negli altri servizi militari, per l’adempimento dei loro compiti i militari sono autorizzati a:
a.
fermare persone e controllarne l’identità, allontanarle o tenerle a distanza da determinati luoghi, interrogarle, perquisirle e tenerle in stato di fermo per un breve periodo fino all’arrivo delle forze di polizia competenti;
b.
accedere a terreni, controllare, perquisire e mettere al sicuro effetti personali nonché oggetti, locali e veicoli;
c.
applicare coercizioni dirette, proporzionali alle circostanze, usando la forza fisica, mezzi ausiliari o armi, qualora mezzi meno gravi s’avverino insufficienti;
d.
ricorrere alle armi:
1.
per legittima difesa e in stato di necessità,
2.
quale ultimo mezzo per adempiere una missione di protezione o di sorveglianza, sempre che i beni giuridici da proteggere lo giustifichino.
3 Gli impiegati dell’amministrazione militare della Confederazione sono autorizzati ad applicare la coercizione di polizia e le misure di polizia secondo la LCoe, per quanto sia necessario per l’adempimento dei loro compiti.
4 Il Consiglio federale, tenendo conto del tipo di compiti e del livello d’istruzione, disciplina in dettaglio:
a.
l’esercizio dei poteri di polizia e l’impiego delle armi da parte dei militari secondo il capoverso 2;
b.
i compiti per il cui adempimento gli impiegati dell’amministrazione militare della Confederazione possono essere armati.
173 Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022725; FF 2021 2198).