Legge federale
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Art. 96181
1 Per l’adempimento dei suoi compiti l’esercito allestisce, gestisce e utilizza installazioni e sistemi propri, solidi e indipendenti, che servono al trattamento dei dati nel quadro dell’adempimento dei compiti dell’esercito (tecnologie militari dell’informazione e della comunicazione). 2 Nel quadro dell’allestimento, della gestione e dell’utilizzo o della protezione delle tecnologie militari dell’informazione e della comunicazione l’esercito può collaborare con le autorità civili. 181 Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022725; FF 2021 2198). |