1 L’esercito:
- a.
- serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace;
- b.
- difende il Paese e la sua popolazione;
- c.
- salvaguarda la sovranità sullo spazio aereo svizzero.
2 Quando i loro mezzi non sono più sufficienti, appoggia le autorità civili in Svizzera:
- a.
- nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna;
- b.
- nel far fronte a catastrofi e ad altre situazioni straordinarie;
- c.5
- nella protezione di persone e di oggetti degni di particolare protezione, in particolare di infrastrutture per l’approvvigionamento di acqua potabile e di energia, di infrastrutture nei settori dell’informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché di altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell’economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche);
- d.
- nell’adempimento di compiti nel quadro della Rete integrata Svizzera per la sicurezza e dei servizi coordinati;
- e.
- nel far fronte a situazioni di acuto sovraccarico o a compiti che le autorità non sono in grado di adempiere per mancanza di personale o mezzi adeguati;
- f.
- nell’adempimento di altri compiti di importanza nazionale o internazionale.
3 Appoggia le autorità civili all’estero:
- a.
- nella protezione di persone e di oggetti degni di particolare protezione;
- b.
- nell’assistenza umanitaria.
4 Fornisce contributi per il promovimento della pace in ambito internazionale.
5 L’esercito può:
- a.
- mettere a disposizione di autorità civili o di terzi mezzi militari a favore di attività civili in Svizzera o attività fuori del servizio in Svizzera;
- b.
- prestare, mediante truppe in servizio d’istruzione o formazioni di professionisti, aiuto spontaneo ad autorità civili o a terzi per la gestione di eventi imprevisti.
5 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 12 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563).