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Art. 1
1 L’esercito:
2 Quando i loro mezzi non sono più sufficienti, appoggia le autorità civili in Svizzera:
3 Appoggia le autorità civili all’estero:
4 Fornisce contributi per il promovimento della pace in ambito internazionale. 5 L’esercito può:
5 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 12 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563). |